Le figure professionali di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Consulente Tecnico di Parte sono previste e delineate dal Codice di Procedura Civile (libro I – art. 61-64) e dal Codice di Procedura Penale (libro III – art. 22 0-233).
La consulenza giudiziaria può prevedere l’intervento di professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto Consulente Tecnico di Parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore.
L’ambito della consulenza di parte riguarda le situazioni di separazione coniugale in merito all’affidamento dei figli.